sentenza del 13/05/2010 n. 2107, confermando un orientamento consolidato della Corte di Cassazione ( vedi da ultimo
sentenza n. 3913/2010), ha ribadito il principio che "i diritti derivanti dal contratto che a norma dell'art. 2952 si prescrivono in un anno ( oggi due anni n.d.r), sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina pattizia del contratto di assicurazione nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore".
(Nella specie la Corte ha deciso che la restituzione di somme versate da un assicurato in eccedenza
rispetto al dovuto, non attiene ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione e, quindi, non è soggetta alla prescrizione di cui all'
art. 2952 c.c., ma al termine di prescrizione ordinario di cui all'
art. 2946 c.c. )