LUG

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NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Furto perpetrato attraverso ponteggi installati per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria

risarcimento invocato dai condomini derubati; è responsabile ex art. 2051 (cose in custodia) anche il soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell'immobile.

I conduttori di un appartamento, di proprietà dell’INPDAP, avevano subito un furto da parte di ladri introdottisi attraverso ponteggi installati a seguito di lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio.
A seguito del furto, i conduttori avevano chiesto un risarcimento, per un importo di lire 52.000.000 (siamo nel 1999), al proprietario dell’appartamento (INPDAP), alla Ditta cui L’INPDAP aveva delegato la gestione e la manutenzione dell’edificio e alla Ditta cui quest’ultima aveva affidato i lavori di manutenzione installatrice dei ponteggi che, a detta dei conduttori, avevano facilitato l’accesso dei ladri.
Il Tribunale, aveva accolto la domanda degli attori condannando tutti i convenuti in solido a risarcire il danno quantificato in € 17.493,00, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Ditta che aveva eseguito i lavori e chiedeva il rigetto della domanda in quanto nulla era dovuto ai conduttori. Si costituiva in giudizio la Ditta incaricata della gestione e della manutenzione dell’edificio e, con appello incidentale, chiedeva il rigetto della domanda non sussistendo, a suo carico, alcuna responsabilità e/o corresponsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, nella produzione dell’evento dannoso.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 26.4-17.5.05, respingeva entrambi gli appelli e condannava gli appellanti , in solido, a rimborsare agli attori le spese di giudizio.
Contro la decisione della Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione la Ditta incaricata dall’INPDAP della gestione e manutenzione dell’edificio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
-il soggetto delegato dal proprietario alla gestione e manutenzione di un edificio, pur avendo dato in appalto ad altro soggetto l’esecuzione delle opere di manutenzione dell’edificio stesso, resta obbligato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere appaltate compresa la installazione dei necessari ponteggi;
- le clausole del contratto di appalto con cui l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dalla esecuzione delle opere, sollevando il committente da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, possono avere effetto solo nei rapporti interni fra contraenti, ma non fanno certamente venir meno la responsabilità nei confronti di terzi, posta a carico del custode dalla legge.( art. 2051 c.c. responsabilità per cose in custodia).
Cfr anche Cass. sentenza 17 Marzo 2009 n. 6435 ( nella specie è stato ritenuto responsabile il condominio sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051, sia per “culpa in vigilando” od in “eligendo”); Cassazione sentenza del 9/07/2009 n. 16126 ( nella specie è stato affermato che, in caso di appalto per la manutenzione di un’autogrù, non viene meno il dovere di custodia e la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. del committente).

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